Riassunto della Manovra Finanziaria pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12/12/2018.
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Quota 100: pensione anticipata con 62 anni di età e 38 anni di contributi

È nel Titolo II del testo del decreto (il Titolo I è dedicato al reddito di cittadinanza) che si parla di Quota 100. È qui, infatti, che vengono introdotte le nuove disposizioni per il pensionamento anticipato con un’età minima di 62 anni e 38 anni di contributi.

Nello specifico, è l’articolo 14 – composto da 10 commi – che vengono regolamentati gli aspetti generali di questa nuova misura per agevolare il pensionamento. Nel dettaglio, nei singoli commi viene specificato che:

  • I) Per il triennio 2019-2021 (confermata quindi la fase sperimentale triennale) gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima – gestite dall’Inps – nonché dalla gestione separata possono andare in pensione con un’età pari o superiore a 62 anni e con 38 anni di contribuzione.
  • II) Ai fini del conseguimento dei 38 anni di contributi gli iscritti a due o più gestioni previdenziali (che non siano già titolari di un trattamento previdenziale a carico di una delle gestioni) possono richiedere il cumulo dei contributi.
  • III) La pensione Quota 100 non è cumulabile con il reddito da lavoro. Quindi dal momento in cui vi è il collocamento in quiescenza e fino al
  • raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non si può riprendere a lavorare. Il divieto non vale per le prestazioni occasionali, rispettando però il limite complessivo dei 5.000€ lordi annui.
  • IV) Chi ha maturato i requisiti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2018può andare in pensione dal 1° aprile 2019.
  • V) Chi matura i requisiti per Quota 100 dal 1° gennaio 2019, invece, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo 3 mesi.
  • VI) In questo comma vengono specificate le regole differenti previste per i dipendenti pubblici che ricorrono a Quota 100. Vista la specificità del rapporto d’impiego nella Pubblica Amministrazione, infatti, viene stabilito che coloro che maturato i requisiti entro il 31 marzo 2019conseguono il diritto alla pensione a partire da luglio 2019. I dipendenti
  • pubblici che ne maturano i requisiti dal 1° aprile, invece, devono attendere 6 mesi per conseguire il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico. Inoltre, la domanda di pensionamento va presentata – all’amministrazione di appartenenza – con almeno 6 mesi di anticipo. Il decreto poi solleva dalla risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro le amministrazioni pubbliche nei confronti di quei dipendenti che hanno maturato i requisiti per Quota 100; insomma, a decidere se accedere o no a questa misura può essere solamente il dipendente stesso, senza alcuna costrizione da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Infine, il decreto specifica che non possono ricorrere a Quota 100 coloro che già hanno intrapreso un programma di esodo volontario, come ad esempio l’isopensione.

TFR/TFS, pagamento posticipato per i dipendenti pubblici

L’articolo 23 del decreto stabilisce che ai dipendenti pubblici che ricorrono a Quota 100 (o anche alla pensione anticipata) il pagamento dell’indennità di fine servizio è “corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione stessa” secondo quanto stabilito dall’articolo 24 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011.

Dalla cessazione del servizio all’arrivo della liquidazione, quindi, bisognerà attendere almeno 24 mesi, più altri 3 mesi di “tolleranza”.

Resta salva comunque la possibilità per le singole amministrazioni di stipulare delle apposite convenzioni con gli istituti di credito per l’erogazione anticipata dell’indennità di fine servizio, con tassi d’interesse agevolati per i dipendenti.

Anticipare Quota 100 si può, ecco come

L’articolo 22 del decreto, invece, istituisce dei fondi di solidarietà bilateraliai quali – per favorire il ricambio generazionale – viene data la possibilità di erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di quei dipendenti che decidono di smettere di lavorare fino ad un massimo di tre anni d’anticipo dal raggiungimento di Quota 100.

Quindi, si potrà smettere di lavorare a 59 anni e con 35 di contributi, ma solamente in presenza di accordi collettivi di secondo livello sottoscritti di concerto con i sindacati, nei quali viene stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione a coloro che accedono a questa misura.

 

Vedi la Bozza Decreto Legge Quota 100 (04-01-2019)